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Sterilizzazione tubarica: normativa giuridica

Da dottvolpicelli

L’intervento di sterilizzazione tubarica, come metodo di controllo delle nascite, è iniziato nel 1970 ad opera di Raoul Palmer e nel tempo si è sempre più diffuso. Certamente la frequenza del suo impiego varia da Paese a Paese in ragione di vari fattori: economici, sociali, religiosi, legali ecc. Dai dati emersi dal Family Planning Wordwide del 2008 si evince che la sterilizzazione femminile è il metodo contraccettivo più utilizzato nel mondo dalle donne sposate e in tarda età riproduttiva ed i i Paesi dove si registra il più largo impiego della sterilizzazione tubarica sono la Cina, l’India e gli Stati Uniti (1). In Italia l’atteggiamento nei confronti della sterilizzazione tubarica è di sostanziale rifiuto; infatti solo il 2% della popolazione italiana nel 2006 ha scelto di ricorrere a tale metodo contro il 10% degli USA e Canada (2).

La sterilizzazione tubarica viene talvolta ricusata persino in molti casi in cui sarebbe indicata per validi motivi sanitari. Nel nostro paese, inoltre, la normativa giuridica era soggetta a molti vincoli, confusa e farraginosa.  Fino al 1978, la sterilizzazione femminile volontaria non era ammessa dalla legge; l’art. 552/1930 c.p. puniva  sia l’autore di “atti diretti a rendere il soggetto impotente alla procreazione”, che il consenziente “al compimento di tali atti sulla propria persona”. Il suddetto articolo fu abrogato solo nel 1978 con la legge 194/78 art. 22 (“Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”) sono state poste le basi giuridiche per ammettere questo procedimento contraccettivo. La legge, infatti, ha riconosciuto ai cittadini “il diritto alla procreazione cosciente e responsabile”. La Cassazione, tra l’altro, ha espressamente affermato [Cass. sent. n. 438/87] che la sterilizzazione volontaria non costituisce reato se sia stato prestato un consenso valido da parte della paziente maggiorenneInfatti, secondo la Suprema Corte, è prevalente il diritto alla salute fisica e psichica [Art. 32 Costituzione) rispetto al divieto, imposto dal codice civile [Art. 5 Codice Civile], di atti sul corpo che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica. In questa sentenza, la Corte sostiene inequivocabilmente la liceità dell’intervento di sterilizzazione, purché sia subordinato a:

 – maggiore età,

 capacità di prestare un valido consenso,

  la persona da sottoporre all’intervento sia suscettibile di trarne beneficio (anche psicologico).

Dunque, è ammissibile causare una riduzione dell’integrità fisica della persona quando se ne protegga la salute anche solo psichica. In pratica, si ritiene che la sterilizzazione possa giovare all’equilibrio psichico dell’individuo che volontariamente vi si sottopone, a prescindere dall’integrità fisica. Alla luce di questa normativa, il SSN riconosce la possibilità di ricovero per questa tipologia di intervento, prevedendone la possibilità sia in regime ordinario che di day surgery.

Consenso informato: Anche per la sterilizzazione tubarica è fondamentale che il paziente riceva tutte le informazioni circa le modalità e i rischi dell’intervento (3-6). È necessario quindi acquisire il libero consenso da parte della donna interessata alla sterilizzazione tubarica, senza il quale l’attività medica è illecita (Cassazione -Sezione penale – Sentenza n. 1164/2006: La mancanza del consenso del paziente determina l’arbitrarietà del trattamento medico e quindi la sua rilevanza penale; Cassazione – III Sezione Civile – sentenza n. 5444/2006: in caso di mancato e corretto consenso informale l’ASL è  obbligata a risarcire i danni anche se la cura è corretta) poiché lesiva del paziente e quindi generatrice di responsabilità penale, civile e disciplinare a carico del  medico per il reato di lesione volontaria e dolosa [art. 583 codice penale].

 Se invece la donna non ha la capacità giuridica per esprimere il proprio consenso alla procedura di sterilizzazione (per esempio, minore o incapace o interdetta) è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

Inoltre, per accertarsi che la donna abbia maturato un sicuro convincimento, deve essere richiesto – almeno 30 giorni prima dell’intervento (!!!)  ai fini della valutazione di tutte informazioni ricevute riguardo alla scelta contraccettiva. In particolare nella dichiarazione di consenso devono essere indicati alla paziente:

 – tutti i possibili metodi di contraccezione reversibili, alternativi alla sterilizzazione tubarica, unitamente a rispettivi rischi e benefici;

 – le procedure di sterilizzazione oggi disponibili, dalle più tradizionali alle più recenti e meno invasive, con i rispettivi vantaggi, svantaggi e possibili complicanze;

 – la sostanziale irreversibilità della procedura di legatura delle tube (che richiede, perciò, una decisione convinta e consapevole);

 – l’informazione che la sterilizzazione tubarica non offre protezione dalle malattie a trasmissione sessuale;

 – la possibilità, se pur minima, della ricanalizzazione spontanea delle tube, con conseguente rischio di insorgenza di una successiva gravidanza;

 – il possibile insuccesso dell’intervento anche se correttamente eseguito.

 Rifiuto del medico: il medico può rifiutarsi di effettuare la sterilizzazione tubarica volontaria, qualora tale prestazione contrasti con i suoi convincimenti tecnico-scientifici e/o con i suoi principi etico-deontologiciSi tratta di un rifiuto lecito: infatti, se da un lato il Codice di Deontologia medica, nel riconoscere la libertà e l’indipendenza della professione rimarca che “il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona”, dall’altra afferma che “il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento”. D’altronde la facoltà del medico di rifiutarsi di procedere alla legatura delle tubevolontaria, trova conferma anche nel riconoscimento da parte della legge italiana del diritto del medico a sollevare “obiezione di coscienza” nei confronti delle procedure:

– dell’interruzione volontaria di gravidanza (tranne che nel caso in cui sia in pericolo la vita della donna),

-della procreazione medicalmente assistita,

– della sperimentazione animale.

La sterilizzazione maschile in Italia è fuorilegge. 

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Bibliografia:

  1. Sentenza Cassazione 438/87
  2. Lj Piccinino, Trends In Contraceptive Use In The Usa, Fam Plann Pespect 1998;30:4-10,46
  3. Canadian Contraception Consensus. The Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada. J Soc Obstet Gynaecol Can. 2004: 26(2); 143-56.)
  4. Faden, R. R.; Beauchamp, T. L. (1986). A History and Theory of Informed Consent. New York: Oxford University Press.
  5. Beauchamp, Tom L.; Childress, James F. (1994). Principles of Biomedical Ethics (Fourth ed.). New York: Oxford University Press
  6. Council for International Organization of Medical Sciences (CIOMS) and World Health Organization (WHO) Geneva, Switzerland, 2002
  7. Faden, Ruth R.; Beauchamp, Tom L.; King, Nancy M.P. (1986). A history and theory of informed consent (Online ed.). New York: Oxford University Press

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